Quali sono le sanzioni se violi la disciplina F-GAS?

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n.517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea.
L’articolo 6 del suddetto Decreto stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L’articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Queste sono solo alcune delle recenti novità introdotte in termine di disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n.517/2014 F-GAS, al seguente link potrai consultare il quadro completo delle sanzioni per violazione degli obblighi:

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l’articolo 14;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2016-2017»,
ed in particolare l’articolo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e
che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare
l’articolo 25;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea, ed in
particolare l’articolo 33, che disciplina i criteri generali di
delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
atti normativi dell’Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018,
n. 146, concernente le modalita’ di esecuzione del regolamento (UE)
n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della
Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le
modalita’ di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
il formato della notifica dei programmi di formazione e
certificazione degli Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della
Commissione, del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco
della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione,
assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di
gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformita’ al
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco
della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, le
pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi
frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche’ per la
certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e le pompe di calore
fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che
contengono gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione,
del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n.
517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalita’
dettagliate relative alla dichiarazione di conformita’ al momento
dell’immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con
idrofluorocarburi nonche’ delle relative verifiche da parte di un
organismo di controllo indipendente;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione
del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
1191/2014 che determina il formato e le modalita’ di trasmissione
della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n.
517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a
effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della
Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei
dati di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per
quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno
Unito e nell’Unione a 27 Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione,
del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione
(UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla
produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti
idrofluorocarburi a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n.
517/2014;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione
del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del
registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di
idrofluorocarburi, stabilendo le prescrizioni operative generali per
l’iscrizione nel registro istituito a norma dell’articolo 17,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas
fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n.
842/2006, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 517/2014», e dei
relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati
con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
2. Nei casi in cui nel presente decreto sono previste sanzioni
amministrative resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive dell’Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (GUUE)

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione cosi’ recita:
«L’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.».
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O:
«Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 25
ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – legge di delegazione europea
2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2017, n. 259:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione
europea). – 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e’ delegato ad adottare, ai sensi dell’art. 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all’art. 32, comma 1, lettera
d), della medesima legge, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’Unione
europea pubblicati alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non sono gia’ previste sanzioni
penali o amministrative.».
– Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas
fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE)
n. 842/2006 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2014, n.
L 150.
– La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
– Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96
– Si riporta il testo dell’art. 33 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea, ed in
particolare l’art. 33, che disciplina i criteri generali di
delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di atti normativi dell’Unione europea)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione
europea). – 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell’Unione europea
pubblicati alla data dell’entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia’
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e’
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all’art. 32, comma 1,
lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l’espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita’ e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell’art.
31.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 16
novembre 2018, n. 146 (Modalita’ di esecuzione del
Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto
serra) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio
2019, n. 7.
– Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della
Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato
e le modalita’ di trasmissione della relazione di cui
all’art. 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto
serra e’ pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L
318.
– Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma
del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di
formazione e certificazione degli Stati membri e’
pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301.
– Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della
Commissione, del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma
del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle persone
fisiche addette all’installazione, assistenza,
manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al
recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori
elettrici fissi e’ pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre
2015, n. L 301.
– Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in
conformita’ al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni
per il riconoscimento reciproco della certificazione delle
persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, le pompe
di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e
rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto
serra, nonche’ per la certificazione delle imprese per
quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse
contenenti gas fluorurati a effetto serra e’ pubblicato
nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301.
– Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma
del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e
le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto
serra e’ pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L
301.
– Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della
Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, modalita’ dettagliate relative alla
dichiarazione di conformita’ al momento dell’immissione sul
mercato di apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con
idrofluorocarburi nonche’ delle relative verifiche da parte
di un organismo di controllo indipendente e’ pubblicato
nella G.U.U.E. 3 giugno 2016, n. L 146.
– Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della
Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento
di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e
le modalita’ di trasmissione della relazione di cui
all’art. 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
e’ pubblicato nella G.U.U.E. 26 luglio 2017, n. L 194.
– Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della
Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto
riguarda la comunicazione dei dati di cui all’art. 19 del
regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli
idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e
nell’Unione a 27 Stati membri e’ pubblicato nella G.U.U.E.
17 dicembre 2018, n. L 320.
– Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della
Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del
regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto
riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le
importazioni e le esportazioni di polioli contenenti
idrofluorocarburi a norma dell’art. 19 del regolamento (UE)
n. 517/2014 e’ pubblicato nella G.U.U.E. 28 marzo 2019, n.
L 86.
– Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della
Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto
funzionamento del registro elettronico delle quote per
l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, stabilendo
le prescrizioni operative generali per l’iscrizione nel
registro istituito a norma dell’art. 17, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 517/2014 e’ pubblicato nella G.U.U.E.
26 aprile 2019, n. L 112.

Note all’art. 1:

– Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 e
del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre
2018, n. 146 si veda nelle note alle premesse.

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